Organi di indirizzo politico
Nota
Capo II - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni
Art. 13, comma 1 lettera a)
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico con l'indicazione delle rispettive competenze.
Ultima modifica: Giovedì, 23 Ottobre 2025