Accesso civico "semplice"
Riferimenti normativi
Art. 2, c. 9-bis, L. 241/1990
Contenuto dell'obbligo
Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria:
nome del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.
Modalità per l'esercizio dell'accesso civico (semplice e generalizzato)
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), dott. Andrea Zencher.
L'istanza può essere presentata compilando l’apposito Modulo e inoltrandolo:
- per via telematica, al seguente indirizzo di posta elettronica: responsabile.anticorruzione@apspvannetti.it
- tramite posta ordinaria all’indirizzo Responsabile della Trasparenza e della Corruzione – A.p.s.p. Clementino Vannetti – Via Vannetti, 6 – 38068 Rovereto (TN)
Per maggiori informazioni, si rimanda alla lettura del Regolamento, predisposto all’uopo.
Ultima modifica: Mercoledì, 12 Febbraio 2025